Certificazione verde (green pass) per il personale scolastico - obbligo possesso ed esibizione

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - art. 9 - ter

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da Segreteria

del martedì, 24 agosto 2021
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
Dal 1 settembre al 31 dicembre 2021  tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, 
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19
di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 111 /2021.

La certificazione verde (green pass) è rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche 
che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. 
E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione 
dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 
23 luglio 2021 n. 105”.

Il Dirigente Scolastico
Claudia Faccin

 D.L. n.111/2021 

 Nota tecnica MIUR sul Green Pass (n. 1237 del 13 agosto 2021) 

 Certificazione verde Covid 19 - che cosè, come ottenerla  

 Circolare Ministero della Salute su Esenzione dalla vaccinazione anti covid